Porcellum rinviato alla Corte Costituzionale.
La nuova frontiera della giustiziabilità del diritto di voto fondamentale, inviolabile e permanente.
La natura costituzionalmente necessaria impedisce di dichiarare incostituzionali le norme sulla modalità di espressione del voto con le liste bloccate.
L'ordinanza della Cassazione depositata il 17 marzo 2013 si fonda sulla formazione del giudicato interno in punto di giurisdizione (pagina 20).
La questione doveva essere proposta davanti a ciascuna delle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (Cassazione sezioni unite n. 3731/2013 e n. 9151/2008) e tuttavia non essendo stata impugnata la relativa statuizione di affermazione della giurisdizione, questa è rimasta ferma in capo al Giudice ordinario e non può più essere posta in discussione.
Paradossalmente la Corte di Cassazione in tanto se ne occupa in quanto il Giudice "a quo" non ha ritenuto di declinare la propria giurisdizione in favore delle competenti Camere dei deputati e dei senatori.
Tale "paradosso", tuttavia, non impedisce alla Corte di Cassazione di affermare che anche le norme in materia di sistemi elettorali debbano essere concepite in un "quadro coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento" (artt. 3, 48, 56 e 58 della Costituzione), superando, di slancio, anche le questioni connesse alla natura delle leggi elettorali come leggi costituzionalmente necessarie.
Ha ritenuto la Corte di Cassazione che l'eventuale incostituzionalità non possa essere ostacolata da tale natura, potendosi ricorrere, da parte della Corte Costituzionale, ad un'opera di "cosmesi normativa".
La Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale non solo per le norme che prevedono un premio di maggioranza senza alcuna previsione di soglia minima per l'accesso (richiamando, sul punto, anche le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica in occasione del discorso per il Giuramento davanti alle Camere), ma anche per le norme che non prevedono la possibilità di esprimere preferenze.
L'ordinanza della Corte di Cassazione, sebbene affermi la giustiziabilità del diritto fondamentale, inviolabile e permanente all'espressione del voto, in capo ai cittadini elettori, tuttavia non spiega come, la necessaria opera di "cosmesi normativa" potrà consentire di introdurre le preferenze ove l'attuale normativa non le prevede.
Pienamente condivisibile è l'eccezione di incostituzionalità delle norme relative al premio di maggioranza senza la previsione di una soglia minima di accesso, mentre credo non possa essere accolta quella relative alle norme che non prevdono il voto di preferenza fra i candidati della lista. Difatti, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità finirebbe per elidere totalmente delle norme necessarie per esprimere, comunque, il voto. Unica possibilità è quella della pronuncia interpretativa di accoglimento in modo da affermare l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che si possa esprimere la preferenza all'interno di una lista, limitando, tale possibilità ad una sola preferenza, in analogia a quanto previsto da altre leggi elettorali con voto di preferenza, come per le Regioni, le Province ed i Comuni.
In ogni caso, l'ordinanza del 17 maggio 2013 costituisce una nuova froantiera della nostra civiltà giuridica, ammettendo l'azione popolare per il controllo giurisdizionale non solo delle operazioni elettorali ma anche delle leggi che le disciplinano, indipendentemente dal Giudice fornito di giurisdizione, sia esso il Giudice ordinario, quello amministrativo ovvero le Camere di ciascun ramo del Parlamento.
Giuseppe Mariani - Avvocato in Bari